Art. 17.

      1. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 412-ter. - (Impugnazione del lodo arbitrale). - Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi comprese la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, entro trenta giorni dalla sua notificazione alle parti, davanti alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro.
      L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo».